I tuoi dati personali in pasto all’IA di Meta. Una procedura semplice che permette di proteggere la tua riservatezza.
- danilovor9
- 17 giu 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Qualche giorno addietro, e precisamente il 31 maggio 2024, in quanto utente di #Facebook, ho ricevuto, al pari di tutti gli altri utenti iscritti al social, una e-mail, nella quale #Meta (cioè la società titolare di Facebook) mi dava notizia di essere pronta a espandere nella mia area geografica la propria #IA, quali Meta IA e Strumenti creativi IA, non ulteriormente specificati, comunicandomi anche che mi avrebbe consentito di vivere “queste esperienze”, utilizzando i miei dati personali per “sviluppare e migliorare l’IA di Meta”.
In sintesi: le mie informazioni per allenare l’algoritmo dell’IA di Meta, facendo leva sulla base giuridica dell’interesse legittimo.
Tale base giuridica è sì prevista dal #G.D.P.R., ma il suo utilizzo deve avvenire nel rispetto di una complessa operazione nella quale l’azienda, dopo aver attentamente studiato un bilanciamento fra il proprio interesse (che può anche essere di natura economica) da una parte, e i diritti, le libertà e gli interessi delle persone coinvolte (cioè gli utilizzatori del servizio), dall’altra, ritiene che l’interesse aziendale sia prevalente.
Non è questa la sede per vedere nel dettaglio tutte le fasi nelle quali si deve articolare una valutazione così tortuosa: quello che invece è doveroso sottolineare è che Meta nulla dice sullo studio posto a base del bilanciamento e valutazione, venendo meno alla trasparenza nei confronti degli interessati, i quali devono essere informati in che modo l’algoritmo processa i loro dati personali.

Infatti, il titolare del trattamento deve documentare le valutazioni effettuate che hanno portato a ritenere esistente l’interesse legittimo, in modo da conservare una prova precostituita a vantaggio degli interessati e delle Autorità di controllo.
E’ evidente che in assenza di tali informazioni i #dati personali sono gettati in pasto all’algoritmo senza che l’interessato abbia la consapevolezza della quantità e qualità del trattamento, risultando dunque alterata la libertà di scelta.
Forse in ragione di ciò, la e-mail di Meta concludeva facendo presente che era in corso l’aggiornamento sulla informativa privacy e che avrei potuto esercitare il “diritto di opposizione”.
Tale diritto, che non è certo una concessione di Meta, ma un diritto fondamentale riconosciuto dal G.D.P.R., prevede la possibilità per l’interessato di far cessare il trattamento dei suoi dati personali.
Nel caso in esame, tramite una procedura opt-out, la persona può mettere fine al trattamento e, dunque, alla possibilità di allenamento dell’IA di Meta.
Chi scrive, effettivamente ha esercitato il #diritto di opposizione nei termini sopra indicati con successo, ma alcuni passaggi meritano di essere criticati: 1) la procedura risulta difficoltosa perché per andare avanti è necessario essere dotati di un’utenza telefonica mobile, sulla quale viene inviato un codice numerico da inserire in una maschera; 2) è obbligatorio indicare le ragioni per le quali viene esercitato il diritto di opposizione.
Questo secondo aspetto è il più delicato, in quanto per esercitare il diritto di opposizione il GDPR non richiede di comunicare al titolare del trattamento le motivazioni della scelta.
Un’ultima considerazione: il fatto che venga fornita all’interessato una “semplice” procedura opt-out, sembra indicare che la valutazione del bilanciamento “interesse aziendale vs interesse personale”, si sia concluso in sfavore del secondo, con la conseguenza che, per poter in qualche modo riequilibrare la posizione delle parti, si sia reso necessario attivare il diritto di opposizione dell’interessato con la procedura opt-out.
Danilo Vorticoso

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