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I rischi nell’uso delle “persone sintetiche”.

  • danilovor9
  • 28 mag 2024
  • Tempo di lettura: 2 min
L’ultima trovata nel mondo digitale, di per sé in costante evoluzione, sono le “persone sintetiche”: persone che non esistono nella realtà, essendo costituite da un complesso di bit, generato dall’intelligenza artificiale.

 

Chiunque, con un investimento di poche centinaia di euro ed essendo dotato di competenze informatiche discrete, oltre che di una buona dose di pazienza, può “procreare” in piena autonomia una persona sintetica.

 



Le più famose in circolazione, manco a dirlo, sono di sesso femminile, hanno nomi esotici, sono di una bellezza disarmante, e macinano follower (tra questi anche celebrità e noti calciatori) e guadagni impressionanti, di oltre 10.000 mila euro al mese.

 

La loro caratteristica principale è che sono talmente reali da apparire come persone vere, fra l’altro collocabili in luoghi della quotidianità che effettivamente esistono, come una via, una piazza di qualche città, l’androne di un palazzo, ingenerando così la convinzione nel visitatore di avere a che fare con il genere umano.

 

Il personaggio sintetico una volta creato è in grado di interagire su internet in maniera analoga a una persona umana, e da qua inizia l’aspetto più delicato.

 

Infatti, se dare vita ad una “persona sintetica” non è niente di illecito, il suo operare può dare luogo ad aspetti rilevanti sotto quello del diritto, al pari dell’agire umano.

 

E’ facile immaginare l’utilizzo di questi soggetti in campo commerciale, con campagne pubblicitarie a basso costo e col vantaggio di una comunicazione senza filtri ma, in ragione di ciò, anche un possibile uso scorretto, come poter danneggiare il brand delle aziende concorrenti.

 

Non potrà certo mancare l’utilizzo per realizzare la vecchia quanto attuale “truffa del cuore”, a danno di persone deboli e vulnerabili, o che semplicemente stanno attraversando un periodo particolare della loro vita, facili prede per chi muove i fili della “persona sintetica”, come fosse un burattinaio.

 

Per non parlare della possibilità di offendere l’onore e la reputazione delle persone fisiche, con danni veramente incalcolabili, perché il dato personale una volta che sbarca su internet, di fatto è consegnato alle generazioni future.

 

Come si vede, dunque, sono tante le combinazioni che possono portare ad un uso malevolo della “persona sintetica”.

 

Ma di tutto questo, chi ne risponde? anche in termini risarcitori nei riguardi dei danneggiati?

 

Da qui l’auspicio dell’introduzione di una legge che obblighi qualsiasi creatore di “persone sintetiche” a rendere nota la propria identità, perché a qualsiasi utente dev’essere assolutamente chiaro a chi rivolgersi per azioni penali e civili, qualora l’uso avvenga in violazione normativa.

 

Non disciplinare questo fenomeno nei termini anzidetti, significa esporre il danneggiato (o la persona offesa da un reato) a doversi attivare nella ricerca della persona fisica responsabile, con tutte le evidenti difficoltà oggettive (anche insuperabili) che questo comporta, anche in termini economici, a discapito, sotto tale aspetto, per le categorie meno abbienti.

 
 
 

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